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accesso civico generalizzato |
L’accesso civico generalizzato di cui al comma 2 dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 “si configura (…) come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato “da chiunque” e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (comma 3). A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia che l’istanza “non richiede motivazione”. In altri termini, tale nuova tipologia di accesso civico risponde all’interesse dell’ordinamento di assicurare ai cittadini (a “chiunque”), indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive, un accesso a dati, documenti e informazioni detenute da pubbliche amministrazioni e dai soggetti indicati nell’art. art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”. Dal punto vista contenutistico, l’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti; pertanto non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto”. Le domande possono essere inviate con le medesime modalità dell’accesso civico (tramite mail all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , per posta ordinaria, per fax, o con consegna a mano). Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di diniego, è possibile chiedere il riesame con domanda al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, che deve rispondere entro 20 giorni. È possibile impugnare le decisioni di DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. di fronte al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come previsto dalla normativa.
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